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Mariarosaria Davino
- 2 Giugno 2026
Circolare INAIL n. 17 del 29/04/2026 – Rientro al Lavoro al termine di un infortunio
La nuova
circolare INAIL n. 17 del 29/04/2026 prevede nuove regole per snellire il processo
di gestione degli infortuni.
La
principale novità della circolare riguarda il rientro al lavoro:
al termine
della prognosi il lavoratore può riprendere l’attività senza necessità di un
certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato che
conclude il periodo prognostico.
Il datore di
lavoro mantiene comunque la facoltà di attivare la sorveglianza sanitaria e
richiedere la verifica dell’idoneità alla mansione da parte del proprio medico
competente. La ripresa anticipata dell’attività lavorativa è invece ammessa
solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi
originaria; in mancanza di tale certificazione, il rientro non è consentito.
Le stesse
regole si applicano anche alle malattie professionali.
Operativamente,
la fine dell’assenza coincide con l’ultimo giorno della prognosi certificata,
salvo diversa indicazione medica.
Il documento
richiama il quadro normativo composto dal D.P.R. n. 1124/1965 (artt. 52, 53 e
102), dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 151/2015, che disciplinano
rispettivamente gli obblighi di certificazione degli infortuni, la sorveglianza
sanitaria e la trasmissione telematica dei certificati medici all’Inail.
La
certificazione di infortunio deve essere sempre inviata telematicamente
all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria tramite il modello 1SS,
utilizzato per certificati iniziali, continuativi, definitivi e di riammissione
in temporanea.
Elemento
essenziale del certificato è la prognosi di inabilità temporanea assoluta al
lavoro, accompagnata dalla diagnosi e dall’eventuale previsione di postumi
permanenti.
RIEPILOGO NUOVA CIRCOLARE INAIL – GESTIONE INFORTUNI
1. Principale novità: rientro al
lavoro
Al termine
della prognosi il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa senza
necessità di un certificato medico definitivo.
È
sufficiente l’ultimo certificato medico che conclude il periodo di prognosi.
Il datore di
lavoro può comunque richiedere la valutazione del Medico Competente per
verificare l’idoneità alla mansione specifica.
2. Ripresa anticipata dell’attività
lavorativa
È consentita
solo se il medico rilascia un nuovo certificato che modifica la prognosi
originaria.
In assenza
di tale certificazione, il rientro anticipato non è ammesso.
3. Applicazione alle malattie
professionali
Le stesse
disposizioni previste per gli infortuni si applicano anche alle malattie
professionali.
4. Decorrenza della fine dell’assenza
La
cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno della prognosi
certificata, salvo diversa indicazione medica.
5. Certificazione medica INAIL
La
certificazione di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’INAIL
dal medico o dalla struttura sanitaria tramite il modello 1SS.
Il modello
viene utilizzato per:
·
Certificato
iniziale;
·
Certificato
continuativo;
·
Certificato
definitivo;
·
Certificato
di riammissione in temporanea.
Elementi
essenziali del certificato:
·
Diagnosi;
·
Prognosi
di inabilità temporanea assoluta al lavoro;
·
Eventuale
previsione di postumi permanenti.
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