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Mariarosaria Davino
- 24 Febbraio 2026
Nel mondo del lavoro flessibile, le collaborazioni brevi o saltuarie sono sempre più diffuse. Tuttavia, il disordine tra “lavoro occasionale” e“lavoro autonomo occasionale” è ancora molto comune.
Due termini simili, ma con regole, adempimenti e responsabilità completamente diversi.
La regola d’oro è una: trasparenza e correttezza contrattuale.
Lavoro occasionale: i “PrestO” gestiti tramite piattaforma INPS
Il lavoro occasionale (introdotto dal DL 50/2017) viene gestito tramite la piattaforma telematica INPS – PrestO.
Modifiche significative sono state apportate con il cd. Decreto dignità nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali (circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103).
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (PrestO) i datori di lavoro, comprese le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (circolare INPS 3 agosto 2023, n. 75).
Si ricorda che è vietato l’utilizzo delle prestazioni occasionali (PrestO) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di servizi. Il suddetto limite non si applica alle società sportive, per le attività indicate dal D.M. 8 agosto 2007.
È destinato a rapporti brevi, di importo limitato e senza continuità.
Il datore di lavoro versa anticipatamente i compensi e i contributi, registrando la prestazione in piattaforma.
Caratteristica
Prestazione Occasionale
Lavoro Autonomo Occasionale
Coordinamento
Si, il committente coordina l’attività
No, il lavoratore è autonomo
Subordinazione
Assente, ma con vincolo di coordinamento
Assente in assoluto
Inserimento aziendale
Sì, il lavoratore è inserito nell’organizzazione
No, il lavoratore non è inserito nell’organizzazione
Comunicazione preventiva
Obbligatoria preventiva tramite piattaforma Ministero. Registrazione e pagamenti su piattaforma Inps
Obbligatoria preventiva tramite piattaforma Ministero
Tutele
Copertura Inps e Inail
Nessuna Copertura Automatica
Limiti principali:
- è previsto un compenso massimo erogabile da parte di ogni singolo utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di 10.000,00 euro,
- è previsto un compenso massimo di 5.000,00 euro lordi per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (oltre viene meno il requisito della occasionalità e sarà necessario iscriversi alla Gestione Separata INPS)
- è previsto un compenso massimo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
È una formula agile, ma con confini molto rigidi: adatta a bar, associazioni, famiglie e piccole imprese con esigenze saltuarie.
Lavoro autonomo occasionale: il contratto d’opera senza partita IVA
Diverso è il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del Codice Civile.
Qui il collaboratore opera in autonomia, senza vincolo di subordinazione, ma senza abitualità o organizzazione di mezzi (quindi non serve partita IVA).
Si formalizza con un contratto d’opera occasionale, che definisce:
- l’oggetto dell’attività;
- la durata;
- il compenso;
- le modalità di pagamento.
Il prestatore emette una ricevuta per prestazione occasionale, soggetta a:
- ritenuta d’acconto del 20% (se il committente è un sostituto d’imposta);
- marca da bollo da 2 € se l’importo supera i 77,47 €;
- eventuale iscrizione alla Gestione Separata INPS, se il compenso supera i 5.000 € annui.
Gli adempimenti obbligatori: la comunicazione sulla piattaforma del Ministero del Lavoro “ClicLavoro”
Dal 2022, i committenti devono inviare una comunicazione preventiva obbligatoria al Ministero del Lavoro tramite la piattaforma “ClicLavoro”, ogni volta che attivano una collaborazione autonoma occasionale.
La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione (la mancata comunicazione implica un rischio sanzioni da 500€ a 2.500€) indicando:
- dati del prestatore;
- durata e compenso previsto;
- sede di svolgimento dell’attività.
Come gestire il contratto e la ricevuta corretta
Passo 1: redigere un contratto d’opera occasionale scritto, anche semplice, con oggetto e compenso ben specificati.
Passo 2: inviare la comunicazione obbligatoria su “ClicLavoro” prima dell’avvio.
Passo 3: a fine prestazione, il collaboratore rilascia ricevuta per prestazione occasionale con:
- dati di entrambe le parti,
- importo lordo,
- ritenuta d’acconto (se dovuta),
- eventuale marca da bollo.
Il pagamento avviene con bonifico tracciato, e il committente conserva contratto e ricevuta a fini fiscali.
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